STATUTO

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE SCIENTIFICO CULTURALE

STATUTO

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituita, l’Associazione nazionale scientifico culturale denominata “Nessuno Uguale Diversi Insieme”  nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 e della legge regionale di attuazione. E’ un’associazione libera, apartitica ed aconfessionale, senza fini di lucro. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità partitiche e lucrative.

L’organizzazione ha sede legale in Massafra(TA).

L’Associazione potrà variare la sede legale su delibera del direttivo senza che questo costituisca modifica statutaria.

Per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio nazionale, essa opera attraverso Sezioni Regionali e Territoriali e potranno essere istituite sedi locali su tutto il territorio nazionale e all’estero. 

Nell’Assemblea Nazionale fanno parte, di diritto, i presidenti delle Sezioni Regionali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse. Le sedi regionali / territoriali distaccate hanno le stesse finalità, s’ispirano agli stessi principi e criteri della sede centrale. Esse godono di autonomia solo nella ordinaria amministrazione e non per quella straordinaria e  hanno facoltà di aprire nuove sedi autorizzate dalla sede centrale. Esse dipendono dalla sede centrale ed hanno le funzioni che vengono loro attribuite dal consiglio direttivo. Le sedi locali adottano lo stesso statuto e potranno organizzarsi con regolamento interno proprio che ne disciplina il funzionamento, il regolamento interno dovrà essere preventivamente approvato dal consiglio direttivo nazionale  in sede di istituzione.

L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 2

(Statuto)

L’Associazione N.U.D.I è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 383/2000, della  legge regionale di attuazione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, consapevole della rilevanza che i principi di uguaglianza e pari dignità sociale, sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali hanno per il libero e pieno sviluppo delle persone. L’Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, o con la presenza di almeno la metà degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e

secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 6-

L’Associazione nasce da un network di  psicologi professionisti, operanti in diverse aree regionali con  interventi di prevenzione, di promozione e di trattamento del disagio psicologico e sociale, sopratutto rivolto all’identità di genere, all’orientamento sessuale e alla sessualità.

I soci fondatori si sentono impegnati – oltre che in qualità di professionisti -anche come cittadini, cioè attori sociali e politici che collaborano a co-costruire il mondo nel quale abitano e operano ed intendono costituire attraverso l’Associazione “Nessuno Uguale Diversi Insieme” un luogo curante (nel senso di un “prendersi cura”) e accogliente, uno spazio di auto-formazione e di riorganizzazione delle risorse individuali, in grado di operare nella molteplicità degli ascolti e dei servizi e offrire  uno spazio di ascolto, consulenza e sostegno psicologico per persone (adolescenti, giovani, adulti, coppie e famiglie…) LGBTIQ che si trovano ad affrontare problematiche nell’area dell’affettività, della sessualità e dell’identità.

Le attività dell’associazione saranno anche rivolte a coloro che operano nelle istituzioni e si occupano dei servizi alla persona (Scuole, Università, ASL, Enti Locali, organizzazioni del terzo settore e imprese).

I suoi obiettivi sono quelli di:

  • Sviluppare e sostenere una rete di ricerche interessate ad affrontare le questioni legate all’identità sessuale;
  • Prevenire le diverse forme di violenza, stigma e discriminazione relative agli stereotipi di genere e agli orientamenti sessuali;
  • Dare un supporto a chi s’interroga sulla propria identità di genere, la quale richiede percorsi terapeutici differenziati, ma basati su criteri di intervento che consentano omogeneità di trattamento nei diversi Servizi specialistici del territorio nazionale, garantendo il rispetto e il benessere della persona e un terreno comune di confronto e ricerca tra professionisti che operano nel campo;
  • Intervenire nelle scuole e in tutte le comunità educanti per contrastare gli stereotipi e i ruoli di genere e prevenire il bullismo omofobico e transfobico;
  • Attraverso il partenariato, creare occasioni di scambio tra coloro che, a diverso titolo, si confrontano con le tematiche su indicate, in Istituzioni, Enti Pubblici o Privati (contesti educativi, servizi psico-socio-assistenziali ed agenzie finalizzate alla tutela legale e sociale);
  • Promuovere il benessere psicofisico della persona e della collettività attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, sensibilizzazione, intervento clinico;
  • Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, al fine del raggiungimento degli scopi di informazione, sensibilizzazione, promozione e prevenzione;
  • Promuovere la diffusione delle conoscenze e l’aggiornamento scientifico mediante training di formazione e aggiornamento, volti alla promozione delle competenze, all’aggiornamento e alla formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale, scolastica e socio-sanitaria;
  • Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, psicoterapie, prevenzione, riabilitazione, a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale anche con l’intervento di professionisti esterni;
  • promuovere e realizzare attività di studio e ricerca al fine di praticare l’attività divulgativa di tipo scientifico e culturale, incontri periodici per i propri soci nella propria sede o in altre strutture adeguate all’uso. In particolare attività psicologiche e formative atte a svolgere attività editoriale con la redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso una propria rivista e altri mezzi di comunicazione che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica;
  • sviluppare, promuovere ed organizzare attività culturali, manuali, espressive, ricreative, artistiche e teatrali in diversi ambiti, ivi compresi seminari e corsi di istruzione nelle sopra elencate discipline;
  • l’Associazione operando in ambito sia clinico sia organizzativo intende promuovere l’attività di ricerca in psicologia clinica nonché favorire forme di coordinamento tra psicologi ricercatori dell’Università e degli altri Enti di ricerca; favorire in collaborazione con organismi e associazioni affini, i contatti fra la ricerca psicologica e la realtà sociale; sviluppare contributi originali per la conoscenza del benessere psicologico  e l’affermazione delle relative competenze;
  • Organizzare e promuovere mostre, conferenze, convegni e dibattiti riguardanti quanto sopra elencato
  • Pianificare visite, gite e soggiorni residenziali connessi alle proprie finalità in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale, organizzare iniziative.

L’Associazione potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici e Privati, anche in A.T.S.(Associazione Temporanea di Scopo ) per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e realizzare rapporti di partenariato con altre imprese sociali e non, enti pubblici e privati.

L’associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà e utilità sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L’esercizio delle attivita’ connesse e’ consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione

L’associazione inoltre porrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale.

In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni

mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L’associazione,  é basata su principi solidaristici e di aggregazione ed utilità sociale e non a scopi di lucro, i proventi delle attività sociali non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, particolarmente in attività culturali e scientifiche.

Art. 7-

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume i seguenti compiti:

A- Proporre servizi di assistenza psicologica, psicoterapeutica, counseling, sociale, culturale, educativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori tramite l’intervento di professionisti interni e/o esterni all’Associazione;

B- Gestire e promuovere interventi formativi e di qualificazione e perfezionamento con Università, Enti

locali, regionali e statali, pubblici e privati;

C- Acquistare, vendere, costruire, locare e gestire immobili ed impianti ricreativi e culturali;

D- L’Associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità. Nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

 

TITOLO III

SOCI

Art. 8-

Il numero dei soci e` illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 9-
(Modalità di adesione)

Possono presentare richiesta di adesione all’Associazione gli psicologi regolarmente iscritti all’albo, che possano documentare il proprio apprendistato, che ne condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie. Le domande di adesione, accompagnate dalla preventiva sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti Professionali e Culturali della Associazione, devono pervenire per iscritto complete di riferimenti anagrafici al Presidente il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni del caso, le correderà di una nota o parere, e le sottoporrà al Consiglio Direttivo, cui compete deliberarne l’accettazione con voto favorevole di almeno due terzi dei membri, in occasione della prima riunione utile dalla data della presentazione della domanda. Qualora esistano ragioni oppositive, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere le domande senza l’obbligo di comunicazione delle motivazioni se non su formale richiesta dell’assemblea dei soci. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo a riguardo è inappellabile. E’ fatto espresso divieto, ad ogni socio, di assumere iniziative in nome e per conto dell’Associazione. In questo caso, ciascuna delle sezioni regionali e delle sezioni distrettuali ha facoltà di proporre, al Consiglio Direttivo che delibera con maggioranza qualificata, domanda di espulsione per violazione delle norme statutarie.

 

Art. 10

Categoria dei soci

  1. Soci Fondatori/Costituenti, che sottoscrivono in data odierna il presente Statuto.
  2. Soci Ordinari: psicologi e psicoterapeuti regolarmente iscritti all’ordine professionale. 
    c. Soci Sostenitori: chiunque sia sensibile alla ideologia sostenuta dall’associazione e propositivo alle iniziative promosse dalla stessa;
  3. Soci Onorari, che vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci fondatori, e che si sono distinti ed impegnati nel campo di intervento dell’Associazione. I soci onorari hanno diritto ad essere informati sulle attività dell’Associazione, partecipano alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci senza diritto di voto e sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

ART. 11
(Doveri dei Soci)

Tutti i soci, a qualsiasi categoria sociale/professionale appartengano, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi. I soci, in regola con la quota di iscrizione, godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato direttivo Nazionale.

Essi, inoltre, hanno il dovere di:
1. non contrastare l’attività e le iniziative associative, e di comportarsi correttamente nei suoi confronti e verso gli altri soci indistintamente dalla categoria di appartenenza.
2. risarcire economicamente l’Associazione da eventuali danni cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo; 
3. non essere socio di altre associazioni che perseguano gli stessi scopi sociali  a pena di incompatibilità. 
4. pagare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
5. All’accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo. 
ART. 12
(Diritti dei Soci)

Tutti i soci a qualunque categoria appartengano hanno diritto di: 
1. frequentare i locali della sede dell’Associazione; 
2. partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione; 
3. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie; 
4. presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

ART. 13
(Perdita di qualità di Socio)

La qualità di socio  si perde: 
1. per dimissioni, che devono essere comunicate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno; 
2. per morosità, e ciò avviene automaticamente se la quota annuale non risulta versata entro il 31 Marzo dell’anno solare in corso; 
3. per espulsione in conseguenza di quanto previsto all’articolo 7 del presente statuto. 
4. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione. 
5. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione; 
6. per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive o condanne penali definitive; 
Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 14- L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;

  1. b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
  2. c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’esclusione diventa

operante dall’annotazione nel libro soci.

La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato. La

delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso, che

sospende la delibera, deve esser proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di

cui al comma precedente. L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà più essere ammesso.

TITOLO V

FONDO COMUNE

Art. 15-Il fondo comune e` costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di

gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo

comune non e` mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione ne` all’atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16-L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro i termini previsti dalle normative fiscali e civili il Consiglio Direttivo deve

predisporre il Bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il Bilancio dovrà essere approvato

dall’Assemblea e presentato agli organi competenti, unitamente alla dichiarazione dei redditi, nel rispetto

delle normative civili e fiscali in materia.

TITOLO VI

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Art. 17- Sono Organi dell’Associazione:

l’Assemblea Nazionale degli associati , il Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Nazionale , il Vice Presidente , il Segretario,  il Tesoriere Nazionali.

ASSEMBLEE

Art. 18- Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto

giorni prima dell’adunanza, contenente l’Ordine del giorno, il luogo (nella sede od altrove), la data e l’orario

della prima e della seconda convocazione, oltre a comunicazione mediante e-mail.

Art. 19- L’assemblea ordinaria:

  1. a) approva il bilancio consuntivo;
  2. b) procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal

presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

  1. d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i termini previsti dalle normative civili e fiscali per

l’approvazione del Bilancio. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga

necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto

degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della

richiesta.

Art. 20- L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 21- In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

Art. 22- L’assemblea é presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza da persona designata

dall’assemblea stessa. La nomina del segretario é fatta dal Presidente dell’Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23- Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati; il primo Consiglio Direttivo é nominato in atto costitutivo fra i soci fondatori. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente del Consiglio Direttivo é pure presidente

dell’Associazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui

deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri. La convocazione é fatta a mezzo

lettera o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi

intervenga la maggioranza dei componenti più il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza

assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. b) redigere il bilancio consuntivo;
  3. c) compilare i regolamenti interni;
  4. d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
  5. e) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  6. f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote

associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non

colposi.

Art. 24-Il presidente nazionale  viene eletto dall’Assemblea Nazionale e, per la prima volta, dall’assemblea costituente nell’atto costitutivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni verranno esercitate dal vice presidente.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

Art. 25-In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri.

Art. 26-Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea dei soci ai sensi dei precedenti articoli; esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai soci fondatori.

Art. 27-Per quanto non e` espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale .

Art. 28- Deontologia professionale La scorrettezza di natura deontologica e professionale è causa di espulsione dall’ Associazione N.U.D.I. L’espulsione è pronunciata dal Consiglio direttivo e validata dall’assemblea ordinaria con maggioranza dei due terzi.

Art. 29 COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato Scientifico è l’organo tecnico consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella definizione di linee strategiche dell’Associazione e nella valutazione delle attività di formazione e ricerca. Esso  è composto da 5 a 9 membri psicologi professionisti o altre figure di particolare rilevanza professionale e alto spessore accademico e scientifico.  Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nazionale e possono essere esterni od interni all’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà valutare le proposte provenienti dai rappresentanti delle sedi regionali/territoriali. Fa parte del comitato scientifico anche il Presidente Nazionale o persona da esso designata.